Sicurezza sul lavoro. Servono misure urgenti per imprese e ispettori

Per garantire la sicurezza sul lavoro sono state riviste le violazioni che comportano la sospensione dell’attività lavorativa da parte degli organi ispettivi. Perché la Legge n. 215/2021, ha apportato modifiche importanti che, sotto alcuni aspetti, rischiano di rendere difficile l’opera di imprese e di ispettori. Ci sono ancora sul tavolo delle discussioni altre misure: la procura nazionale sulla sicurezza del lavoro, la riforma di alcune norme del codice penale e del TUSL, che chiuda i varchi aperti da una giurisprudenza della Cassazione diventata meno severa rispetto al passato. Senza dimenticare il lavoro agile che rimane una misura tuttora “raccomandata visto il protrarsi dello stato di emergenza”, e che peraltro non dovrebbe sfuggire alle garanzie di sicurezza previste dalla legge.

Sull’onda degli infortuni in aumento nel nostro Paese, sarebbe utile che venissero prese in considerazione una revisione delle gravi violazioni atte a comportare la sospensione dell’attività lavorativa da parte degli organi ispettivi: almeno includendo tra le gravi violazioni anche l’ipotesi in cui il DVR è elaborato, ma generico, insufficiente, incompleto. Questo porterebbe a imporre negli imprenditori la necessaria valutazione del tecnico/consulente della sicurezza. Se mi devo fidare e voglio essere tranquillo, forse non va bene chiunque, tantomeno quello che mi fa il prezzo più basso.

Una novità introdotta, il nuovo art. 37, comma 7, che contempla ora l’obbligo, non più soltanto di dirigenti e preposti, bensì anche dello stesso datore di lavoro, di “ricevere un’adeguata e specifica formazione”. Una norma che fa introdurre riflessioni nuove sulle modalità di organizzazione della sicurezza e che potrebbe perlomeno circoscrivere gli scenari aperti dalle ultime sentenze della Cassazione che in sede di valutazione dei rischi si preoccupano testualmente di non “far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica“. Fino a che punto questo sarebbe possibile? Fino a dove si può mettere il limite della “competenza tecnico-scientifica”? Dove l’imprenditore invece deve affidarsi a tecnici, consulenti, RSPP competenti, in grado di assolvere il loro compito? Non sarebbe stato meglio ampliare le responsabilità civili e penali di questi soggetti? Se poi il Datore di Lavoro non si affida ad alcuno, o peggio lo fa a degli incompetenti, allora la sua responsabilità deve essere considerata certa, ma fare un corso di formazione cosa risolverà? Lo vedremo quando usciranno le indicazioni della Conferenza Permanente Stato Regioni (speriamo entro il 30/06/2022 come richiesto).