Pagina Ecologica: GESTIONE AMIANTO

Presenza Materiali Contenenti Amianto (MCA) – Obbligo nomina responsabile rischio amianto

Premessa: l’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina di aspetto fibroso, appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Possiede ottime proprietà termoisolanti e di resistenza meccanica e chimica. Per anni quindi è stato considerato un materiale estremamente versatile, a basso costo, con estese applicazioni in campo edile e industriale, fino al 1992, anno in cui ne è stata vietata la produzione e l’uso. E’ classificato come sostanza cancerogena ed è un pericolo per la salute quando le fibre sono inalate. L’esposizione a eventi atmosferici, vibrazioni, correnti di aria, urti, sollecitazioni meccaniche, o semplicemente la naturale degradazione legata al tempo, li rende friabili, liberando le fibre che sono così disperse in ambiente. Diventa quindi pericoloso per tutti sostare nelle vicinanze per esempio di coperture in amianto (spesso ancora esistenti nei nostri capannoni, ma anche nelle abitazioni di campagna) tanto che la statistica dice che normalmente troviamo almeno una fibra di amianto per ogni metro cubo d’aria

Negli edifici antecedenti il 1992 l’amianto può trovarsi in Coperture in cemento amianto (lastre ondulate, tegole, pianelle, ecc. )   oppure Controsoffitti (lastre, pianelle in cemento amianto), ma anche Cassoni, serbatoi, tubazioni per l’acqua in cemento amianto, Canne fumarie, camini, tubazioni di scarico fumi in cemento amianto, Intonaci a spruzzo isolanti ,  Pannelli, divisori, tamponature (lastre in vinil amianto, utilizzate nell’edilizia prefabbricata anni ’80),   Caldaie, stufe, forni, apparati elettrici (guarnizioni, feltri, cartoni, ecc.), per la Coibentazione per condotte e tubazioni, le Guarnizioni per giunti flangiati…

Qualora si riscontri la presenza di MCA, salvo un degrado avanzato del manufatto, non scatta automaticamente l’obbligo di bonifica. Nella maggior parte dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza di MCA con una serie di attività di controllo e prevenzione per l’ambiente e una valutazione dei rischi specifica per la tutela dei lavoratori.

Programma di controllo e obbligo nomina responsabile

Il D.M. 6 settembre 1994, al punto 4 (Programma di controllo dei materiali di amianto in sede), impone al proprietario dell’immobile, e/o al datore di lavoro dell’attività che vi si svolge, le seguenti azioni:

  • nominare un responsabile rischio amianto (RRA) con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto;
  • fare ispezionare l’edificio dal RRA una volta all’anno per valutare le condizioni dei materiali e predisporre una dettagliata relazione di monitoraggio contenente la valutazione di tipo ambientale;
  • effettuare la valutazione del rischio amianto per i luoghi di lavoro e per gli occupanti, anche valutando la necessità di effettuare campionamenti ambientali.
  • produrre la documentazione relativa alla collocazione del MCA e predisporre idonea segnaletica;
  • adottare le opportune misure di sicurezza;
  • fornire informazioni agli occupanti dell’edificio sul rischio specifico e sulla presenza di MCA;
  • valutare la necessità di un intervento di bonifica.

La nomina RRA è obbligatoria in quanto la norma è prescrittiva e la sanzione per mancata designazione è da € 3.615 a € 18.076.

 

I compiti principali del RRA sono:

  • redigere un piano di controllo, monitoraggio, manutenzione dei MCA verificandone periodicamente lo stato;
  • etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche;
  • informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata;
  • procedere ad eventuali monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni;
  • verificare l’aggiornamento dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Questo argomento comporta la necessità di verificare la presenza dell’amianto partendo da conoscenza personale del Datore di Lavoro. Molti di voi sanno già se la copertura è o non è in amianto, se la struttura è datata a tal punto da dover supporre che lo sia anche se non se ne ha la certezza

In caso di dubbi (perché non si ha la documentazione storica di supporto), sarà necessario fare un campionamento con un laboratorio per essere in grado di escludere la presenza di amianto. Se così non fosse sarà necessario adempiere a quanto indicato sopra in modo sintetico per aiutarvi a capire.

Non sottovalutate la pericolosità dell’amianto. Vediamo spesso piccole coperture lasciate incustodite senza preoccupazioni. Il caso più eclatante che mi è capitato è stato un piccolo condominio con una tettoia per la caldaia in amianto. Nel cortile del condominio i bambini giocano tranquillamente, ignari del pericolo che li sovrasta. Basta una fibra di MCA nei polmoni e nel giro di 30 anni si sviluppa il tumore.

Ai posteri l’ardua sentenza