Le modifiche al decreto 81: la formazione del DdL e il ruolo del preposto

Le modifiche in materia di formazione e addestramento 

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

È poi stato sostituito il comma 7 – inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti – con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.

Questo il nuovo comma 7: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Infine dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Dunque finalmente si arriverà entro l’estate 2022 – se non ci saranno ulteriori ritardi – alla tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, riforma sicuramente importante e necessaria.

Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro

Veniamo ora alla figura del preposto che diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

 

La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.