LA DELEGA DI FUNZIONI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La delega nell`ambito della sicurezza del lavoro è un istituto di origine giurisprudenziale, disciplinato per la prima volta dall`art 16, del D.Lgs 81. Si tratta di un atto formale attraverso cui il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i propri obblighi e poteri in materia di prevenzione, residuando comunque sul datore il dovere di vigilanza sull`attività esercitata dal delegato, attraverso un controllo volto a verificare la correttezza complessiva della gestione del rischio da parte del soggetto delegato.

I requisiti della delega di funzioni

Affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida, l`art. 16, comma 1, 81/2008 individua una serie di limiti e condizioni che tale atto deve possedere.

Innanzitutto, la delega è ammessa purché:

  • sia formulata tramite un atto scritto;
  • rechi data certa;
  • il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • essa attribuisca al delegato l`autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • il delegato la accetti per iscritto.

Si tratta di un atto giuridico avente la natura di negozio bilaterale.

Comunicazione della delega

Alla delega dev`essere data adeguata e tempestiva pubblicità, tale requisito, insieme alla forma scritta, mira a realizzare esigenze di certezza del diritto ed evitare la formulazione di deleghe tardive o di comodo. La norma non specifica le modalità con la quale deve essere effettuata la pubblicità; tuttavia, si ritiene necessario un atto idoneo a far conoscere la delega a tutti i dipendenti, ad esempio, mediante l`affissione in bacheca o l`emanazione di circolari interne.

Requisiti del delegato

Il delegato deve possedere tutti i requisiti soggettivi di professionalità ed esperienza richiesti dalla particolare natura delle attività delegate, in tal modo viene recepito l`orientamento giurisprudenziale che riconosce in capo al datore un`ipotesi di culpa in eligendo, qualora deleghi un soggetto non idoneo a svolgere determinate funzioni. Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, l`idoneità professionale deve essere valutata in concreto, avendo riguardo a una dimostrata competenza, piuttosto che alla mera qualifica. Nell`ipotesi in cui il delegato non dovesse possedere le competenze necessarie per assolvere correttamente ai compiti oggetto delle delega, sarà comunque tenuto a rispondere dell`eventuale inadempimento degli obblighi di prevenzione, per aver accettato la delega pur non avendo i requisiti professionali adeguati.

 

Poteri del delegato e autonomia di spesa

La delega deve attribuire al delegato i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e inoltre, l`autonomia di spesa necessaria. La delega per produrre i suoi effetti deve garantire in concreto al delegato i mezzi finanziari sufficienti a porre in essere le misure di prevenzione previste.

La subdelega

È prevista la possibilità per il delegato di subdelegare delle specifiche funzioni, purché ciò avvenga previa intesa con il datore di lavoro e con i medesimi requisiti previsti per la delega. Al fine di evitare casi di deleghe a “cascata”, con conseguente sviamento delle responsabilità, non è ammessa per il subdelegato un`ulteriore delega. La subdelega non fa venir meno in capo al subdelegante l`obbligo di vigilanza; mentre in capo al datore di lavoro residua una responsabilità per culpa in eligendo rispetto al subdelegato e di omessa vigilanza con riferimento al subdelegante.

Delega irregolare e responsabilità

Occorre precisare che qualora un soggetto eserciti dei poteri datoriali senza una precedente investitura o a seguito di una delega irregolare è comunque responsabile, cumulativamente al datore di lavoro, in virtù dell`applicazione del principio di effettività, sancito dall’art. 299 D.lgs. n. 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Come previsto dall’art. 17 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall`articolo 28 del D. 81/08;
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L`obbligo di vigilanza sul delegato

L`attività di vigilanza del datore di lavoro «… non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l`obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni»

Conclusioni

La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro è uno strumento essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e responsabile. Attraverso una delega efficace, è possibile distribuire le responsabilità tra i vari livelli dell’organizzazione, migliorare la comunicazione e garantire la continuità delle attività lavorative. Tuttavia, è importante seguire i principi sopra descritti per garantire una delega di funzioni efficace e responsabile.In conclusione, le aziende che adottano un approccio strutturato alla delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro saranno meglio posizionate per proteggere il benessere dei lavoratori e garantire il successo a lungo termine. La sicurezza sul lavoro è un investimento che paga dividendi in termini di soddisfazione dei lavoratori, riduzione dei rischi e miglioramento delle performance aziendali.