Il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità?

Il testo coordinato nella versione di gennaio 2022: i nuovi allegati

A titolo esemplificativo ci soffermiamo sulle modifiche di alcuni allegati del D.Lgs. 81/2008, ad esempio gli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Ricordiamo che l’allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) riporta misure che devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. E il termine ‘raccomandato’, usato nella tabella dell’allegato, significa che “”le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario”.

La tabella riporta misure in relazione a luogo di lavoro, attrezzature, sistema di funzionamento, rifiuti, …

 

Invece l’allegato XLVIII fa riferimento al contenimento per processi industriali e ricorda che in relazione a:

  • agenti biologici del gruppo 1: “per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”;
  • agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: “può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte”.