IL SISMA NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Molto spesso la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro viene vista come un lavoro inutile, finalizzato a soddisfare quanto richiesto dalla legislazione vigente, sottovalutando quanto anche i recenti eventi sismici hanno rivelato: l’inadeguatezza degli immobili in cui trascorriamo una parte consistente delle nostre giornate, ovvero i luoghi di lavoro.

Il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08) all’Articolo 28 indica che la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare l’Articolo 63 (in riferimento all’Allegato IV) impone, per gli ambienti di lavoro, requisiti di Stabilità e Solidità: “gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali

Per l’articolo 64, il Datore di Lavoro deve provvedere perché i luoghi di lavoro e gli impianti vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati, che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per quanto sia complessa la nostra normativa risulta importante:

  • valutare la vulnerabilità/sicurezza sismica della struttura e degli elementi non strutturali negli edifici (programmando eventualmente interventi idonei se vengono rilevati problemi);
  • integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con il rischio sismico;
  • scrivere e adottare specifiche procedure di per affrontare anche l’emergenza sismica, attraverso l’integrazione dei Piani di Emergenza (PE).

La valutazione dei rischi si articola in due fasi:

  • una fase preliminare di osservazione (finalizzata ad individuare i pericoli ed i rischi per la salute presenti nell’azienda e che potrebbero causare infortuni e malattie professionali);
  • una fase di iniziativa volta a definire le modalità per eliminare o gestire il rischio e a fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.

Il rischio derivante dalla sismicità del territorio deve essere valutato e recepito nel DVR che deve contenere le apposite misure di prevenzione e di protezione attuate, nonché le procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza. La valutazione del rischio derivante da un evento sismico è determinata dalla combinazione di tre fattori: la Pericolosità (P), l’Esposizione (E) e la Vulnerabilità (V)

La Pericolosità sismica (P) è funzione della Pst (Pericolosità Sismica Territoriale) e della Psl (Pericolosità Sismica Locale): come riportato al punto 7.11.3 delle NTC 2018, la risposta simica locale è strettamente correlata alle caratteristiche topografiche e stratigrafiche del sottosuolo. Risulta evidente a tutti che lo stesso fabbricato realizzato in Pianura Padana o in cima all’Appennino ha dei rischi differenti per il tipo di terreno su cui è realizzato

L’Esposizione sismica (E) è una misura dell’importanza dell’oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell’ambiente costruito. Consiste nell’individuare gli elementi che compongono il territorio e che possono subire perdite per effetto del sisma.

La Vulnerabilità sismica (V) è la predisposizione di una costruzione a subire danni per effetto del sisma.

Considerato che il terremoto è un fenomeno naturale (il cui rischio non può essere eliminato completamente ma deve essere gestito in modo che possa essere ridotto il più possibile), il Datore di Lavoro deve utilizzare una strategia finalizzata a limitarne gli effetti sull’ambiente e sulle persone, attuando politiche di prevenzione e riduzione del rischio. Quindi può agire prevalentemente sulla Vulnerabilità, con:

  • misure di prevenzione finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle costruzioni esistenti (realizzate prima della riclassificazione sismica e della contestuale suddivisione del territorio nelle quattro zone sismiche);
  • misure di protezione per la corretta gestione dell’emergenza sismica (norme comportamentali specifiche contenute nel Piano di Emergenza e Evacuazione).

Ovviamente nell’effettuazione della valutazione del rischio sismico sarà necessario controllare anche se gli elementi esistenti sono sufficienti a garantire la riduzione di vulnerabilità, soprattutto controllando se ci sono danni (visibili o sospetti) alla struttura. Questo tipo di valutazione può essere fatta da tecnici competenti quali ingegneri e architetti, non di certo da personale senza qualifica specifica.

Tale valutazione può essere redatta in due modi. Il primo metodo è quello basato sul giudizio di esperti, che prevede l’utilizzo di schede di rilievo per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità delle costruzioni. Il secondo metodo si basa su modelli teorici, che simulino il comportamento teorico del fabbricato sotto le azioni sismiche. Il secondo metodo ha oneri di studio maggiori rispetto al primo ma fornisce risultati più attendibili.

Una volta fatta la valutazione del rischio sismico, il Datore di Lavoro prenderà coscienza del tipo di interventi che si rendono necessari per proteggere i propri collaboratori e il proprio investimento, soprattutto dell’urgenza con cui è necessario intervenire.

 

Nella redazione del DVR non vanno dimenticati gli elementi non strutturali, che rappresentano un pericolo durante un evento sismico: si pensi per esempio alle scaffalature del magazzino, ai controsoffitti, alle tamponature che in qualche modo potrebbero cedere a causa del terremoto. In particolare, il D.Lgs. 81/2008 e le NTC 2018, prevedono che le scaffalature in zona sismica siano progettate secondo i criteri antisismici, per prevenire il ribaltamento delle stesse.

 

In conclusione, il Datore di lavoro deve assicurarsi che gli edifici in cui si svolgono attività produttive o lavorative siano sicuri e siano garantite le condizioni di stabilità nei confronti di un potenziale evento sismico. Molti potrebbero pensare che non sia un problema in quanto “la mia sede è stata costruita rispettando le normative e da noi non ci sono mai stati terremoti importanti”, ma la realtà è un’altra. Le norme cambiano e il terremoto di Finale Emilia-Mirandola ha messo in luce che pur rispettando la normativa, si possono dover affrontare eventi devastanti. Per cui si rende necessario coinvolgere i tecnici per assicurarsi che quella costruzione fatta rispettando le normative, sia in grado di affrontare il terremoto con le conoscenze di oggi

 

Ai posteri l’ardua sentenza