CHI HA IL DOVERE DI CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA

Figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale

La Cassazione, con ordinanza n. 25596 del 21 Settembre 2021, ha ritenuto che rientrano nell’area dell’obbligo di sicurezza gravante sul Datore di Lavoro anche i rischi che derivano dalla negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore. In questo senso, l’eventuale condotta colposa del lavoratore che ha generato il rischio non è sufficiente a far venir meno la responsabilità del Datore, il quale “è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente“.

Secondo i Giudici di Cassazione, la responsabilità dell’imprenditore viene meno solo nel caso di una condotta “personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell’evento“.

In pratica non basta giustificarsi dicendo: io glielo avevo detto!

Bisogna assicurarsi che lo faccia. In questo caso diventa molto importante la figura del Preposto che sorveglia in nome e per conto del Datore di Lavoro (con alcune responsabilità proprie)

 

I casi mortali denunciati nel 2020 sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal Covid-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate all’Istituto. Gli infortuni mortali per cui è stata accertata la causa lavorativa sono invece 799 (+13,3% rispetto ai 705 del 2019), di cui 261, circa un terzo del totale, occorsi «fuori dell’azienda»

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è divenuto un argomento di grande attualità, assumendo un ruolo preponderante in ambito giudiziario, legislativo, sociale e politico. I giornali continuano a parlarne sia per associazione alle problematiche Covid sia perché i numeri sono in crescita. In realtà i morti sul lavoro sono sempre 3/4 al giorno da alcuni anni, ma dov’erano i giornalisti a raccontare della “strage” di morti bianche nel 2019? E nel 2018?

Oggi fa notizia e si continua a parlarne, proponendo misure più restrittive di quelle attuali, come se le regole del Dlgs 81/2008 non fossero sufficienti a garantire la tutela dei lavoratori.

La realtà è un po’ diversa: il problema è legato alle priorità che la nostra cultura mette sia agli imprenditori che ai lavoratori. Siamo, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, degli adolescenti con tendenze di ribellione all’autorità e pertanto facciamo certe cose solo se siamo costretti.

Cerchiamo di approfondire un attimo inquadrando normativamente sia la figura dell’imprenditore/datore di lavoro che, del lavoratore.

  • Datore di lavoro, secondo il Dlgs 81/2008 è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa “ (art. 2, comma 1 – lett. b)

In sostanza, il Datore di Lavoro è quello che in azienda ha i poteri decisionali e di spesa più alto in grado. Quello a cui nessuno può dirgli: no, non lo facciamo, non ci sono soldi, non è il momento, … In quanto è lui che decide

  • Lavoratori, sono i destinatari delle tutele, cioè tutti coloro i quali, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’abito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte, una professione (art. 2, comma 1 – lett. a).

Sono considerati tali anche:

  • soci lavoratori di cooperativa o società, anche di fatto;
  • associati in partecipazione, che apportano lavoro;
  • tirocinanti, stagisti, studenti in alternanza scuola lavoro.

Detto questo, sappiamo che nelle nostre aziende si fa quello che dice il capo. Se lui dice bianco si fa come dice lui. Se domani dice nero, si fa nero. Quindi se il nostro Datore di Lavoro dice di usare le scarpe antinfortunistiche, tutti portano le scarpe.

O forse non è cosi?

Infatti, lo so cosa state pensando. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare! A volte capita che il lavoratore non abbia le scarpe antinfortunistiche. Come mai? Eppure il capo ha detto di metterle!

A volte succede che vengono date, ma se si rompono non c’è un magazzino per sostituirle, oppure (molto diffuso) la scusa del lavoratore è che fanno male ai piedi, escono le vesciche, sono pesanti, danno fastidio, non sono del colore giusto (sì mi è capitato anche questo), …

Siamo sempre nell’azienda dove tutti fanno quello che dice il capo: allora come mai qualcuno non rispetta gli ordini?

Semplice, perché come tutti i bambini, se viene dato un ordine e questo può essere fastidioso, oppure pesante da rispettare, si misura cosa succede se non si rispetta. Si cerca cioè di capire cosa si rischia.

Se il capo urla bianco e non fai il bianco, cosa rischi? Il licenziamento? Il diniego del permesso? Gli orari di lavoro scomodi? …. In azienda, se il capo vuole, sa sicuramente come costringere gli operai a fare quello che dice.

Vi ricordate il film Codice d’Onore con Tom Cruise e Jack Nicholson? Ebbene siamo nella stessa situazione il più delle volte. Non parliamo di nonnismo, ma se un dipendente non fa qualcosa il Datore di Lavoro lo sa sicuramente e se non interviene, vuol dire che gli va bene.

Gli va bene perché non ha tempo per preoccuparsene (il più delle volte).

Gli va bene perché così risparmia (non deve comprare le scarpe nuove)

Gli va bene perché i lavoratori sembrano più produttivi (ho detto sembrano, non sono)

 

Insomma, la sentenza citata prima sta dicendo la stessa cosa del film Codice D’Onore: non puoi pensare di essere esente da responsabilità se non hai vigilato sull’operato di un tuo dipendente in quanto nella tua azienda si fa quel che vuoi tu. Anche quando hai dato un ordine e questo non viene rispettato.

Ovviamente, per quei pochi Datori di Lavoro che non sono bambini e vogliono che le regole siano rispettate, il modo lo trovano e impostano il lavoro in modo da non trovarsi senza la scarpa di scorta. Se il problema sono le vesciche al piede cambiano la scarpa fino a trovare quella giusta (come è normale che sia)

Se poi c’è un lavoratore che si ostina a non fare quello che dice il capo, lo licenzia o trova il modo di metterlo in riga

Rimane quindi la sua responsabilità proprio perché come controlla tutte le altre cose (lui sicuramente verifica se si sta facendo bianco o nero), deve verificare anche che ci siano le scarpe antinfortunistiche (e non solo quelle ovviamente)

Se poi il lavoratore fa qualcosa di eccezionale, in malafede, in violazione della legge (della sicurezza o altre) non prevedibile dai comportamenti che normalmente vengono tenuti in azienda, cosa succede? E’ responsabile lo stesso?

No, naturalmente, ma questa è un’altra storia, perché in azienda si fa quello che dice il capo!

 

Ai posteri l’ardua sentenza

 

La Sicurezza sul lavoro ti uccide (se non sai come si fa)